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Internazionalizzazione - Circolare 198 del 23/03/2020
Aggiornamenti emergenza Coronavirus - Esportazione DPI: Nuove modalita' di richiesta delle autorizzazioni

A seguito della modifica del Regolamento (UE) n. 402 del 14 marzo 2020 e relative Linee Guida della Commissione Europea (versione aggiornata al 20/3/2020) - che stabilisce l'obbligo di autorizzazione preventiva all’esportazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) nei Paesi extra UE (cfr. nostraCircolare n. 159 del 17/03/2020) - il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, sentita la Protezione Civile ha fornito nuove istruzioni per la presentazione dell'istanza.

 

In particolare, si precisa quanto segue:

  1. le esportazioni di DPI verso i Paesi EFTA (Islanda, Lichtestein, Norvegia e Svizzera),Andorra, FarOer, Repubblica di San Marino e Vaticano, nonchè verso i Paesi che hanno rapporti speciali con Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito (i cosiddetti "Annex II countries") sono esentate dalla necessità di autorizzazione preventiva;

  2. le domande dovranno pervenire con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: dgue.10@cert.esteri.it

  3. il rilascio delle autorizzazioni avverrà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della di richiesta via PEC ove ricorrano i necessari presupposti elencati all’art. 2, c. 3, del  Regolamento. Nel caso in cui, tuttavia, i dispositivi di protezione si trovino in un altro Stato membro dell’UE, dovrà essere previamente acquisito dal MAECI il nulla osta dello Stato membro, che potrà accordarlo o negarlo entro 10 giorni dalla richiesta.

  4. la domanda (in formato PDF) andrà compilata secondo il modello di autorizzazione riportato nell’Allegato II del Regolamento, e potrà essere presentata dal rappresentante legale dell’azienda esportatrice oppure da un operatore commerciale intermediario munito di espressa delega speciale, rilasciata dall’esportatore e accompagnata da documento di identità del delegante.

 

La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da:

  • prove commerciali comprovanti che la vendita della merce avviene per i soli casi di cui all’art. 2 c. 3 del Regolamento, e dalle quali si evinca chiaramente la tipologia di merce, la quantità, le unità, la dogana di partenza della merce e il paese di destinazione;

  • eventuale delega speciale dell’esportatore;

  • autocertificazione dell’esportatore o dell’operatore economico il quale dichiara:

   1. che le informazioni contenute nel modello di domanda sono esatte e fornite in buona fede;

   2. che i documenti prodotti corrispondono a quelli in suo possesso e si impegna a conservarli per cinque anni;

   3. di essere stabilito in Italia.

  • Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Eventuali informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail dgue.dpi@esteri.it

 

NB: Queste indicazioni sostituiscono quelle precedentemente fornite che prevedevano il rilascio dell'autorizzazione attraverso la piattaforma SIVA.

 

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Area Internazionalizzazione (int. 221)