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Con un nuovo provvedimento, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha esteso a tutto il territorio nazionale le stesse misure stringenti già in vigore in Lombardia e nelle altre 14 province di Veneto, Piemonte, Marche ed Emilia-Romagna. Tutta Italia, dunque, è zona protetta. Nulla cambia per la Lombardia. Restrizioni ora valide per tutta Italia. Tra le disposizioni segnaliamo quella di “evitare ogni spostamento delle persone fisica in entrata e uscita dai territori sopra citati nonché all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute”.
Ricordiamo che tra le “comprovate esigenze lavorative” rientrano tutte le attività di impresa. Il Decreto non determina il blocco delle attività produttive e delle attività lavorative, e nemmeno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci. Il tragitto casa-lavoro è consentito e non sono previsti blocchi di persone o merci.
Ai datori di lavoro viene raccomandato di promuovere “la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie” e lo smart working che può essere svolto anche in assenza degli accordi individuali”.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C è fortemente raccomandato di rimanere nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
È previsto il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora ai soggetti sottoposti alla misura di quarantena o risultati positivi al Coronavirus.
Sono sospese anche tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.
Sono sospese tutte le attività didattiche di ogni ordine e grado dai servizi educativi per l’infanzia fino alle Università, compresi i corsi professionali. Ferma in ogni caso la possibilità lo svolgimento delle lezioni a distanza.
Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle ore 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di un metro, con sospensione dell’attività in caso di violazione di tale disposizione. Sono consentite anche le altre attività commerciali, ma a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate e idonee ad evitare assembramenti di persone, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. Anche in questo caso è prevista la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Tale chiusura non è disposta per farmacie e punti vendita di generi alimentari, i cui gestori devono comunque assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro.