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L'Agenzia delle Entrate con circolare del 20 marzo 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla proroga prevista dal Decreto "Cura Italia" (art. 68) per quanto riguarda i versamenti derivanti da accertamenti esecutivi.
Il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere entro il termine di presentazione del ricorso (60 gg. dalla ricezione dell’atto) se:
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effettuare il pagamento prestando acquiescenza all’atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni (1/3 dell’irrogato) e rinunciando all’impugnazione;
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proporre ricorso in Commissione tributaria, versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.
Decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo esecutivo e, decorsi ulteriori 30 gg., in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all’agente della riscossione.
Il Decreto “Cura Italia” (art. 83) ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la sospensione del termine per ricorrere comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti:
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in sede di acquiescenza all’atto
oppure
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in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.
Pertanto, per gli accertamenti esecutivi, per i quali, alla data della sospensione, non erano ancora scaduti i termini per adempiere al versamento o per proporre ricorso, valgono i termini di sospensione previsti dall'art. 83 del Decreto, vale a dire la proroga al 15 aprile 2020.
Vengono, invece, prorogati al 31 maggio 2020 solamente i versamenti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, per i quali sono decorsi i termini per l'effettuazione del ricorso o del versamento (60 gg) e che sono stati quindi affidati all'agente della riscossione che ha emesso l’avviso di pagamento che il contribuente ha scelto di versare in maniera rateale.
In tal caso, infatti, si applica l’art. 68 del Decreto che dispone, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, che sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi di accertamento esecutivi.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)