manifatturiera
Con D.P.C.M. del 10 aprile u.s., il Governo, ha confermato la sospensione di “tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3” e salvo quelle “organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”
Restano sempre consentite, “previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva”:
- le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali; in questo caso nella comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
- la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Una volta inoltrata la comunicazione e “fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa”.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”.
Le disposizioni del DPCM produrranno effetto dalla data del 14 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 3 maggio 2020.
Sono salve “le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni (Ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 Regione Lombardia), anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”.
Stante la medesima ratio della nuova disciplina, si ritiene che non sia necessario – per le attività per le quali le aziende hanno già provveduto – reiterare la comunicazione al Prefetto.