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Regolamento

TITOLO PRIMO  COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

 

Art. 1 Costituzione

Nell’ambito della Confindustria Alto Milanese e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 16 dello Statuto della Confindustria Alto Milanese. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

 

Art. 2 Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto della Confindustria Alto Milanese, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore

- sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start-up e a modelli innovativi di business

- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori

- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa

- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita della Confindustria Alto Milanese e dell’Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori

- pubblicizzare con particolare attenzione a livello locale, l'azione imprenditoriale, mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi ed Associazioni

 

Art. 3 Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato

- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività della Confindustria Alto Milanese e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari

- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l’approfondimento di singole tematiche

- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell’Università

- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell’Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali

 

Art. 4 Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori adottano e aderiscono ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei Valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all’interno della propria componente organizzativa, attraverso l’adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l’appartenenza a Confindustria Alto Milanese.

 

TITOLO SECONDO COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

 

Art. 5 Requisiti per l’appartenenza

L’appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Per ciascuna azienda iscritta a Confindustria Alto Milanese, possono far parte del Gruppo, che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni e che appartengono alle seguenti categorie: titolare, legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia; membri del CdA, Direttori generali; amministratori, institori, dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale, quadri con ruolo strategico nell'azienda di appartenenza (in questo caso la richiesta di adesione deve essere controfirmata dalla stessa azienda); figlio del titolare, che possa dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all’interno dell’attività aziendali; figlio del titolare che sia partecipe dell'attività aziendale, senza incarico ufficiale, ma con diritto limitato al solo elettorato attivo

E’ consentito un massimo di tre componenti della stessa azienda, con limitazione a due componenti espressione di una stessa impresa per il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato e non superiore a 6 mesi anche imprenditori titolari e figli di titolari partecipi all’attività aziendale di aziende non aderenti alla Confindustria Alto Milanese, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Questi soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l’esclusione di elettorato attivo e passivo.

 

Art. 6 Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri della Confindustria Alto Milanese.

 

Art. 7 Quota associativa

E’ facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all’interno del bilancio della Confindustria Alto Milanese.

L’eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno e la determinazione dell’importo sarà deliberata dall’Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo

 

Art. 8 Cessazione dell’appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo

- per dimissioni

- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5

- per inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove previste) di almeno tre anni

- per espulsione deliberata dai Probiviri della Confindustria Alto Milanese su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

La cessazione è automatica e viene constatata dal Consiglio direttivo, previa comunicazione del Presidente.

 

TITOLO TERZO ORGANI

 

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Art. 9 Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea

- Il Consiglio Direttivo

- Il Presidente

- I Vicepresidenti

 

Art. 10 Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno venti giorni mediante comunicazione scritta - anche via posta elettronica - contenente la data, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente con le stesse modalità di cui sopra, entro venti giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto degli iscritti, in regola con il pagamento delle quote associative (ove previste) e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all’Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

 

Art. 11 Attribuzioni

Spetta all’Assemblea:

a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo

b) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente

c) eleggere il Presidente, i Vice Presidenti, il Consiglio Direttivo del Gruppo

d) integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo

e) approvare il Bilancio, o rendiconto economico

f) Determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare delle quote associative (ove previste)

g) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche

h) decidere l’eventuale scioglimento del Gruppo, che deve essere successivamente ratificato dal Consiglio generale della Confindustria Alto Milanese

i) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10

 

Art. 12 Modalità di votazione

Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto.

Gli iscritti da meno di 12 mesi non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere g) e h) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

 

SEZIONE II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo, e da un minimo di quattro Consiglieri fino ad un numero non superiore al 20% dei soggetti iscritti regolarmente al Gruppo da almeno 12 mesi dall’Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

I Consiglieri durano in carica due anni e sono successivamente rieleggibili fino ad ulteriori tre bienni successivi e consecutivi a quello della nomina.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo come invitato permanente, ma senza diritto di voto l’ultimo Past President del Gruppo. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

 

Art. 14 Modalità di candidatura

Almeno sessanta giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente comunica l’avvio delle procedure di rinnovo cariche, sollecitando la presentazione delle candidature alla carica di membro del Consiglio Direttivo

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto - anche via posta elettronica - almeno 30 giorni prima della Assemblea alla Segreteria territoriale.

Entro venti giorni prima della data dell’Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, via posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature alla carica di membri del Consiglio Direttivo

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno 12 mesi di anzianità alla data dell’Assemblea e che non compiano più del 38° anno di età nell’anno solare di elezione.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.

 

Art. 15 Norme per l’elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all’Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Il numero dei candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

 

Art. 16 Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l’anno, mediante avviso scritto - anche posta elettronica - recante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l’ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza.

 

Art. 17 Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo

b) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo

c) Sostituire i Vicepresidenti, su proposta del Presidente del Gruppo, in caso di decadenza o dimissioni

d) designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti della Confindustria Alto Milanese, negli organi regionali e nazionali dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni

e) istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo

f) nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo i Consiglieri Incaricati per l’approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso

g) deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all’art. 5

h) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo

i) deferire un socio al Collegio dei Probiviri della Confindustria Alto Milanese

l) proporre le modifiche del Regolamento all’Assemblea che verranno approvate come disposto dal successivo art. 27

m) nominare e revocare il Tesoriere, su proposta del Presidente del Gruppo (ove previsto)

 

Art. 18 Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera h) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell’ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell’Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

 

Art. 19 Commissione Elettorale

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri della Confindustria Alto Milanese.

 

SEZIONE III – PRESIDENZA

Art. 20 Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno 24 mesi di anzianità di iscrizione alla data dell’Assemblea, che non compiano più del 38° anno di età nell’anno solare di elezione, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, in possesso nell’azienda di appartenenza di una responsabilità di gestione aziendale di grado rilevante, come previsto dal Capo III del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria per l’accesso alle cariche direttive, e di regolare inquadramento secondo le disposizioni dell’art. 7 Capo II del Regolamento Unico per il Sistema di Confindustria

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno sessanta giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente comunica l’avvio delle procedure di rinnovo cariche, sollecitando la presentazione delle candidature che devono essere trasmesse, nell’arco dei trenta giorni successivi, alla Segreteria territoriale corredate da relativo Programma con l’indicazione dei nominativi dei Vice Presidenti

Entro venti giorni prima della data dell’Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, via posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature A Presidente pervenute, unitamente ai rispettivi programmi con l’indicazione dei nominativi dei Vice Presiedenti.

In conformità con le disposizioni di attuazione e transitorie del Regolamento nazionale, di norma 15 giorni prima dell’elezione, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri – per il tramite della Segreteria nazionale -  la documentazione relativa al candidato Presidente, inclusa la documentazione aziendale, l’attestazione del completo inquadramento dell’impresa di appartenenza, la autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il parere dei probiviri dell’Associazione. 

Il Presidente del Gruppo è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta; in caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e Presidente è eletto con la maggioranza di presenti.

Il Presidente resta in carica per due anni ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo al primo.

In caso di cessazione anticipata del mandato - per dimissioni o per impedimento definitivo - il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l’età, che assumerà la carica di Presidente facente funzione.

L’Assemblea per la nuova elezione deve tenersi entro i quattro mesi successivi e il Presidente eletto dura in carica fino al completamento del mandato residuo del predecessore.

Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.

 

Art. 21 Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni dell’Assemblea Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;

- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi della Confindustria Alto Milanese, di cui è Vice Presidente di diritto;

- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni alla Confindustria Alto Milanese;

- propone al Consiglio Direttivo la sostituzione dei Vice Presidenti in caso di decadenza o dimissioni, degli eventuali Consiglieri Incaricati,  rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti della Confindustria Alto Milanese, Tesoriere se previsto;

- convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l’attuazione delle sue deliberazioni;

- predispone la relazione sull’attività del Gruppo da presentare all’Assemblea annuale;

- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti.

 

Art. 22 Vice Presidenti

I Vice Presidenti da due fino a un massimo di tre sono eletti dall’Assemblea insieme al Presidente.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vice Presidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili fino a tre ulteriori bienni successivi e consecutivi a quelli della nomina; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti, fatto salvo il Vice Presidente più anziano facente funzione.

In conformità con l’art. 17, lettera d), nella prima riunione successiva all’insediamento, il Consiglio direttivo conferisce, su proposta del Presidente, a un Vice Presidente la delega a rappresentare il Gruppo all’Assemblea Nazionale. A tal fine, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri – per il tramite della Segreteria nazionale -  la documentazione, inclusa la documentazione aziendale, l’ autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il verbale di nomina.

 

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 23 Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalle delibere della Giunta Confederale, che disciplinano le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

 

TITOLO QUARTO GESTIONE

 

Art. 24 Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede la Confindustria Alto Milanese con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

 

Art. 25 Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sovrintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell’Assemblea.

Il Tesoriere dura in carica un biennio ed è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

 

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

 

Art. 26 Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall’articolo 11, lettera h, e dall’ultimo comma dell’art. 12.

 

Art. 27 Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall’ultimo comma dell’articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica dell’organo direttivo competente della Confindustria Alto Milanese.

 

Art. 28 Rinvio allo Statuto della Confindustria Alto Milanese e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto della Confindustria Alto Milanese e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri della Confindustria Alto Milanese.

 

Art. 29 Disposizione transitoria

Le modifiche statutarie concernenti la durata del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo entrano in vigore a partire dal mandato in corso al momento dell’approvazione presente norma che pertanto terminerà nel mese di dicembre 2024

 

Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea del Gruppo il 13/06/2023